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Responsabilità medica: la Cassazione torna sul `più probabile che non`

Responsabilità medica: la Cassazione torna sul `più probabile che non`

Con una recente sentenza in materia di responsabilità medica, la Cassazione ha ribadito quali sono i confini dell'onere della prova in capo al paziente

di Valeria Zeppilli - Se le circostanze oggetto di prova rientrano nella piena conoscibilità e accessibilità di tutte le parti in giudizio, non è possibile invocare utilmente il principio di vicinanza della prova o di riferibilità al fine di ribaltare sull'avversario l'onere probatorio.

Lo ha ricordato di recente la Corte di cassazione, nella sentenza numero 21939/2019 qui sotto allegata, che ha ad oggetto un'ipotesi di responsabilità medica e nella quale, pertanto, i giudici hanno avuto modo di fornire anche dei fondamentali chiarimenti in materia di onere della prova gravante sul paziente in ipotesi di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria.

L'onere della prova per il pazienteDomanda rigettata se la causa è incertaLa pronuncia delle Sezioni Unite……non rileva nel caso di specie

L'onere della prova per il paziente

In particolare, in tale tipologia di giudizi, sul paziente incombe l'onere di dimostrare il nesso di causalità tra l'aggravamento di una patologia preesistente o l'insorgenza di una nuova tipologia e l'azione o l'omissione dei sanitari, posto che, in simili fattispecie, non è possibile invocare il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore.

Domanda rigettata se la causa è incerta

Il paziente, quindi, deve dimostrare che la condotta del medico è stata causa del danno lamentato secondo il criterio del "più probabile che non", con la conseguenza che, se al termine dell'istruttoria tale causa è rimasta assolutamente incerta, la domanda va rigettata.

La pronuncia delle Sezioni Unite…

Nel caso di specie, la struttura sanitaria ricorrente in Cassazione aveva rilevato il contrasto tra le suddette conclusioni e quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza numero 577/2008, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, l'attore-paziente danneggiato deve provare solo l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento di una patologia e allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Rimarrebbe, invece, a carico del debitore l'onere di dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o non è risultato eziologicamente rilevante.

…non rileva nel caso di specie

Per i giudici, tuttavia, occorre considerare che tale principio è stato affermato "a fronte di una situazione in cui l'inadempimento "qualificato", allegato dall'attore (ossia l'effettuazione di un'emotrasfussione) era tale da comportare per sé, in assenza di fattori alternativi "più probabili", … la presunzione della derivazione del contagio dalla condotta. La prova della prestazione sanitaria conteneva già, in questa chiave di analisi, quella del nesso causale".

Esso, pertanto, non si pone in contrasto con il principio affermato nella sentenza in commento e non riesce, quindi, a privarlo di validità.

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